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Messaggio  admin Gio Gen 15, 2009 7:48 pm

DdL 1067 "Gasparri"

In Commissione Igiene e Sanità del Senato è ripreso l’esame Ddl 1067.
Il Ddl Gasparri prevede, in particolare,la creazione presso ogni struttura sanitaria di un’Unità operativa appositamente operante nella gestione dell’errore medico, nonché di un servizio di ingegneria clinica volta a garantire l’uso corretto e sicuro delle apparecchiature.


http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32425.htm

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ddl gasparri 1067 Empty Re: ddl gasparri 1067

Messaggio  admin Ven Feb 13, 2009 8:31 pm

aggiornamento del 4 febbraio

Legislatura 16º - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 54 del 04/02/2009

(50) TOMASSINI e MALAN. - Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

(352) CARRARA ed altri. - Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie

(1067) GASPARRI ed altri. - Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria

(1183) BIANCHI ed altri. - Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 dicembre 2008.



Il relatore SACCOMANNO (PdL) riferisce brevemente sull’esito delle numerose audizioni informali che la Commissione ha svolto sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo, che si sono rivelate di grande interesse e che hanno arricchito di elementi conoscitivi importanti il dibattito.

Presenta quindi una proposta di testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, nella quale egli ha cercato di trasfondere proposte e soluzioni contenute nei vari disegni di legge all’ordine del giorno; in tale opera di elaborazione egli ha anche potuto tener conto di una proposta a firma del senatore Marino, non ancora formalmente assegnata alla Commissione, anticipatagli informalmente.

Passa quindi a illustrare la proposta di testo unificato, i cui principi fondamentali sono la tutela del paziente e la possibilità di garantire l’esercizio della professione del personale sanitario in condizioni ottimali. Osserva come il mancato raggiungimento di questi due obiettivi determini insuccessi professionali, ma soprattutto danni alla salute del cittadino. Obiettivo della proposta è garantire un'adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutto il personale sanitario per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie di terzi con giusto diritto di risarcimento; considera indispensabile identificare obiettivi che migliorano la sicurezza, senza affievolire la responsabilità e individuando con chiarezza i compiti di ciascuno. Tra gli elementi che connotano la proposta di testo unificato ricorda la previsione dell’assicurazione obbligatoria delle strutture; l’istituzione di un fondo di garanzia, di un fondo per l'alea terapeutica e di un osservatorio degli errori medici e del contenzioso medico-paziente. Si prevede inoltre la riduzione dei tempi di prescrizione, una graduazione della colpa grave, la possibilità di rivalsa solo in caso di dolo e la conciliazione civile obbligatoria.

Conclude dichiarano sin d’ora la sua disponibilità ad apportare le modifiche e i miglioramenti che saranno proposti nella fase emendativa.



Ha quindi la parola il senatore ASTORE(IdV), il quale ringrazia il relatore per il lavoro svolto, dichiarando di apprezzare in particolare il metodo di inclusione e valorizzazione dell’apporto di tutte le iniziative presentate dai vari Gruppi, a differenza di quanto avviene invece nella discussione dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate nei trattamenti sanitari.



Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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ddl gasparri 1067 Empty Re: ddl gasparri 1067

Messaggio  admin Ven Feb 13, 2009 8:31 pm

ecco il testo

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=392678

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ddl gasparri 1067 Empty Re: ddl gasparri 1067

Messaggio  admin Sab Mar 28, 2009 9:41 am

Aggiornamento 25 Marzo 2009

Adottato testo base T.U. del relatore.
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso, in cui il relatore ha presentato e illustrato uno schema di testo unificato per i disegni di legge in titolo.



Di seguito l'estratto del testo base di interesse agli ingegneri clinici

Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario



Art. 10.

(Unità di risk management e osservatori per il monitoraggio dei contenziosi)

1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, individua, all’interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una unità di risk management alla quale compete, salvo integrazioni da definirsi dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e salvo il potere organizzatorio delle singole aziende:
a) di definire le procedure di cui alla presente legge anche attraverso arbitrati;
b) di individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento;
c) di interagire con i soggetti coinvolti e con l’assicuratore ogniqualvolta si verifichi un fatto che importi l’attivazione della copertura assicurativa obbligatoria;
d) di costituire organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presìdi o procedure per il suo superamento a vantaggio dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, e di quanti, nel loro ambito, siano dotati di poteri decisionali;
2. Al fine di implementare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale le Regioni e le Province autonome possono istituire:
a) nelle strutture sanitarie, unità operative semplici o dipartimentali di risk management che includano competenze di medicina legale e ingegneria clinica;
b) osservatori regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie con adeguate rappresentanze delle associazioni dei pazienti.

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ddl gasparri 1067 Empty aggiornamento del 22 Aprile 2009

Messaggio  admin Mer Apr 22, 2009 11:43 pm

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=412387

Legislatura 16º - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 84 del 22/04/2009

(6) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria

(50) TOMASSINI e MALAN. - Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

(352) CARRARA ed altri. - Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie

(1067) GASPARRI ed altri. - Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria

(1183) BIANCHI ed altri. - Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile, nella quale si era conclusa la discussione generale e si era svolta la replica da parte del relatore.



Il PRESIDENTE invita quindi il sottosegretario Fazio ad intervenire.



Il sottosegretario FAZIO, nell'esprimere apprezzamento per i disegni di legge in titolo che per la prima volta intendono disciplinare la complessa tematica rappresentata dalla responsabilità professionale del personale sanitario - anche al fine di ridurre i costi derivanti dalla cosiddetta medicina difensiva - osserva che, pur condividendo il meccanismo dell'assicurazione obbligatoria, sarebbe necessaria una modifica dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, nel senso di prevedere, anziché la facoltà, l'obbligo da parte della struttura ad avviare azioni di rivalsa rispetto a sanitari che hanno commesso il danno con dolo o colpa grave. Inoltre, all'articolo 8, sarebbe necessario chiarire il contenuto dell'articolo rispetto alla rubrica, in merito alla presenza degli albi nazionali e regionali.

Per quanto concerne poi l'articolo 10, rileva che dovrebbero essere integrate le funzioni dell'unità di risk management, in quanto sembra riduttivo riferirsi solo alla medicina legale e all'ingegneria clinica, settori rilevanti ma non esaustivi. Infine, il Governo ravvisa la necessità di istituire un Osservatorio a livello nazionale per la gestione del rischio clinico che, raccordandosi con le Regioni, dovrebbe occuparsi dell'istituzione di una banca dati del rischio clinico a livello nazionale, dell'analisi degli stessi dati, dell'identificazione delle aree prioritarie di rischio, nonché degli standard qualitativi.



Il senatore ASTORE (IdV) interviene incidentalmente, sollecitando una riflessione sull'opportunità di svolgere un incontro informale ai fini di una disamina complessiva degli emendamenti che verranno presentati, nella prospettiva di pervenire alla definizione di un testo quanto più largamente condiviso.



Il presidente TOMASSINI replicando brevemente al senatore Astore, fa presente che il relatore Saccomanno ha offerto ampia disponibilità ad accogliere proposte e suggerimenti che dovessero essere formulati dalle altre parti politiche, ferma restando tuttavia la possibilità di valutare l'opportunità di un incontro informale ad hoc per una verifica preliminare degli emendamenti.



Il senatore COSENTINO (PD) interviene incidentalmente chiedendo se non si ritenga opportuno svolgere una verifica sui costi della disciplina in esame da parte del Governo, preliminare all'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio.



Il sottosegretario FAZIO dichiara la disponibilità da parte del Governo all'iniziativa prospettata dal senatore Cosentino.



Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di testo unificato proposto dal relatore, assunto quale testo base per il prosieguo dell'iter dei disegni di legge in titolo, scade il 29 aprile p.v., alle ore 18, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

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